Il 41 bis è un articolo dell'ordinamento penitenziario italiano, precisamente l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'amministrazione penitenziaria. Introduce un regime carcerario speciale, spesso definito "carcere duro", applicabile a detenuti per reati di particolare gravità, soprattutto quelli legati alla criminalità organizzata e al terrorismo.
Scopo:
L'obiettivo principale del 41 bis è impedire ai detenuti di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o con l'esterno, interrompendo la catena di comando e prevenendo la commissione di nuovi reati. Si mira, quindi, a neutralizzare la capacità del detenuto di impartire ordini o influenzare l'attività criminale.
Applicazione:
Il regime del 41 bis viene disposto con decreto motivato del Ministro della Giustizia, su richiesta del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o del procuratore distrettuale competente, per un periodo determinato, prorogabile. La decisione si basa su elementi che dimostrino la sussistenza di collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale e la possibilità che, mantenendo tali collegamenti, possa continuare a svolgere un ruolo attivo.
Misure restrittive:
Il regime del 41 bis prevede una serie di restrizioni significative alla vita carceraria, tra cui:
Critiche e Controversie:
Il 41 bis è un istituto molto controverso, spesso oggetto di critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani e giuristi. Le principali critiche riguardano:
Revisione:
La Corte Costituzionale ha più volte vagliato la legittimità costituzionale del 41 bis, ribadendone la validità, ma sottolineando la necessità di un'applicazione rigorosa e motivata, nel rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.
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